La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il lavoratore che non fruisce del periodo di ferie, diritto irrinunciabile secondo l'art. 36 della Costituzione, anche senza che vi sia una diretta responsabilità del datore di lavoro, spetta l'indennità sostitutiva. Tale indennità avrà una duplice funzione: di carattere risarcitorio, per la mancata ricostruzione delle energie psicofisiche e di carattere retributivo. A nulla rileva il mancato ottemperamento del lavoratore agli inviti a fruire delle ferie. (Cassazione, sentenza n. 24905 del 29 novembre 2007).