Al via l’incentivo per l’imprenditorialità nei settori strategici
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 148 del 28 novembre 2025, ha fornito le indicazioni operative per fruire dell’incentivo economico riconosciuto ai giovani under 35 che avviano in Italia, tra 1° luglio 2024 e 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale in settori strategici per innovazione tecnologica e transizione digitale/ecologica, così come previsto dal DL 60/2024 (L. 95/2024).
I settori e le modalità di accesso sono stati definiti dal decreto attuativo interministeriale del 3 aprile 2025, pubblicato sulla G.U. 11/2025.
L’incentivo, un aiuto di Stato conforme al regolamento UE 651/2014 e finanziato dal Programma Nazionale “Giovani, donne e lavoro” 2021-2027 (FSE+), nell’ambito delle politiche per l’occupazione giovanile e consiste in un contributo di 500 € mensili, è erogato dall’INPS per un massimo di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, con pagamento annuale anticipato.
Possono richiedere l’incentivo coloro che hanno avviato un'impresa tra il 1/7/2024 e il 31/12/2025 nei settori previsti e che al momento dell’avvio hanno meno di 35 anni e si trovano in stato di disoccupazione.
Per le società, il contributo può essere riconosciuto a un solo socio, purché in possesso dei requisiti.
Il decreto attuativo ha individuato anche i settori ammessi richiamando i codici ATECO 2024. Poiché dal 1° gennaio 2025 è in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, viene fornita una tabella di corrispondenza aggiornata per adeguare l’accesso al beneficio.
Per accedere e mantenere il beneficio, l’impresa deve rispettare le condizioni previste dall’art. 22 del regolamento UE 651/2014, per un periodo di 5 anni dalla sua iscrizione nel registro delle imprese, tra cui: essere una piccola impresa (meno di 50 addetti e fatturato/bilancio ≤ 10 milioni €), non aver rilevato o acquisito altre imprese, salvo casi marginali e non aver distribuito utili.
Invece, per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni inizia a decorrere dalla prima tra le seguenti date: il momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o il momento in cui è soggetta per la prima volta ad un'imposizione fiscale per le sue attività economiche. Le spese devono essere reali, documentate e coerenti con il piano aziendale.
Il contributo è riconosciuto con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è erogato annualmente, in forma anticipata, per il numero di mesi interessati dall’attività imprenditoriale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.
Se l’attività è iniziata prima del 15 maggio 2025, la decorrenza dell’incentivo parte dal mese successivo a tale data.
La domanda va presentata solo online all’INPS entro 30 giorni dall’avvio dell’attività o dalla pubblicazione del decreto attuativo, dove per "avvio attività" deve intendersi la data di invio all’Ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese.
È possibile presentare domanda anche tramite patronati o Contact Center.
In caso di rigetto della domanda, è possibile presentare istanza di riesame online, entro 30 giorni non perentori oppure avviare azione giudiziaria.
La mancanza o la perdita dei requisiti deve restituire l’incentivo dalla data in cui il requisito è venuto meno.
Per non perdere i requisiti l’attività deve restare operativa per tutta la durata del beneficio e, nelle società, il beneficiario deve restare socio.
Inoltre, le spese, attestate con periodicità annuale dall’impresa beneficiaria, devono essere effettivamente sostenute e rispondere ai requisiti di ammissibilità.
Le regioni italiane sono suddivise in tre categorie ai fini dell’utilizzo delle risorse:
Meno sviluppate (LD): Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
In transizione (TR): Abruzzo, Marche, Umbria.
Più sviluppate (MD): Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto.
Ai fini della corretta imputazione delle risorse rileva la Regione/Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sua sede legale.
Se si raggiunge il limite di spesa, l’INPS blocca nuove domande e ne informa i Ministeri competenti.
Si ricorda infine che il contributo non concorre al reddito ai fini IRPEF e non è soggetto a ritenuta.
L’INPS lo indica nella Certificazione Unica nella sezione dei redditi esenti.
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