L’INPS, con il messaggio 21/10/2011 n.20062, ha reso noto che i lavoratori beneficiari della salvaguardia prevista dall’art. 12, c.5, DL 78/2010 (L. 122/2010), secondo cui le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima del 31/05/2011 continuano ad applicarsi nel limite di 10.000 unità, sono stati individuati tra gli altri anche nei lavoratori in mobilità ordinaria cessati alla data del 30 aprile 2010 per i quali l’indennità era in pagamento alla data del 31 gennaio u.s.

A questi si aggiungono, sempre nel predetto limite, i destinatari di mobilità lunga (L. 176/1998, L. 81/2003 e L. 296/2006) per i quali l’indennità di mobilità era in pagamento alla data del 31 gennaio u.s. ed i lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore, titolari di prestazione straordinaria alla data del 1° maggio 2010.

In ogni caso la data di cessazione del rapporto di lavoro utile per poter accedere al beneficio della salvaguardia individuata con riferimento al lavoratore che si colloca alla pozione numero 10.000, è il 30 ottobre 2008.

Dalle liste sono stati eliminati i soggetti che risultavano deceduti ovvero titolari di pensione diretta di vecchiaia o anzianità.

L’INPS, precisa inoltre che, i lavoratori che al momento dell’invio della comunicazione di ammissione al beneficio, hanno in corso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, che ha dato luogo alla sospensione dell’indennità di mobilità, potranno proseguire l’attività al termine del contratto, senza che ciò produca l’esclusione dalla graduatoria.

Inoltre i lavoratori, dopo aver ricevuto la comunicazione della salvaguardia, non potranno accettare le offerte di contratti di cui all’art. 9, c.1, lett. b) e c) della L. 223/1991. In questo caso la mancata accettazione non comporta la cancellazione dalle liste di mobilità.