Al via le regole sulla pensione per gli sportivi
A cura della redazione

I destinatari individuati dalla riforma, lo ricordiamo, sono gli addetti che operano in società o enti sportivi sia dilettantistici che professionistici con le seguenti mansioni: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara, nonché ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.La circolare 127/2025 elenca in allegato le mansioni soggette al Fondo dei lavoratori sportivi (FPSP) per ciascuna federazione sportiva.
Requisiti pensionistici – Le regole previdenziali sono quelle varate dal D.Lgs. 166/1997, applicabili fino a prima della riforma del 2023, ai soli sportivi professionisti.Gli addetti già iscritti al Fondo pensione professionisti alla data del 31 dicembre 1995, fondo che poi la riforma ha esteso anche agli sportivi dilettanti, possono accedere alla pensione nel modo seguente:Con la Pensione di vecchiaia anticipata (D.Lgs. 166/1997) in virtù dei seguenti requisiti:
- 54 anni di età (più speranza di vita dal 2027)
- 5200 contributi giornalieri
- 20 anni di anzianità assicurativa
- Cessazione rapporto di lav. dipendente
Per tali soggetti iscritti al FPSP alla data del 31 dicembre 1995, è utile la contribuzione:
- effettiva versata in qualità di sportivo professionista;
- volontaria versata al medesimo Fondo;
- d’ufficio (esclusivamente per gli sportivi professionisti già iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995);
- da riscatto correlata ad attività lavorativa riconducibile al settore dello sport versata/accreditata al Fondo;
- figurativa per servizio militare e maternità.
In mancanza dei requisiti specificati, l’accesso alla pensione è regolato dalla legge Fornero del 2011 e dai relativi requisiti ordinari, sia per la pensione di vecchiaia che anticipata.
Per i nuovi iscritti al FPSP, sia i nuovi iscritti dal 1996 al vecchio Fondo degli sportivi professionisti che per coloro che si iscrivono dal 1.7.2023 come subordinati (sia dilettanti che professionisti) o autonomi/cococo (solo autonomi dei settori professionistici), si applicano i requisiti della legge 214/2011 (legge Fornero) e successive modifiche.
Per gli sportivi professionisti nuovi iscritti dal 1996 e sia per i dilettanti che per i professionisti iscritti al FPSP dal 1° luglio 2023 è possibile aggiungere un anno all’età effettiva ogni quattro anni di effettiva attività lavorativa svolta nella specifica qualifica di sportivo, fino a un massimo di cinque anni di età aggiuntivi, per conseguire il requisito anagrafico.
Iscritti al Fondo spettacolo - L’art. 35 del D.Lgs. 36/2021 ha consentito alle categorie degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive di scegliere se restare iscritti all’ex Enpals o se iscriversi al Fondo sportivi. Si tratta in particolare di impiegati e operai addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi, massaggiatori e dipendenti delle società sportive. Chi, tra questi, ha optato per iscriversi nel nuovo Fondo seguirà le regole previdenziali descritte in precedenza. Invece per chi ha scelto di restare iscritto al Fondo di previdenza dello spettacolo (FPLS), si applicheranno le relative regole sia contributive che previdenziali.
Per gli altri aspetti che riguardano i sistemi di cumulo tra gestioni diverse, i meccanismi di calcolo, la cumulabilità tra i redditi da lavoratore sportivo e la titolarità di una pensione, valgono le regole generali. |
Dilettanti autonomi e cococo – Benchè la circolare 127/2025 non se ne occupi, il D.Lgs. 36/2021 assoggetta alla gestione separata gli sportivi dei settori dilettantistici che concludono un contratto di lavoro autonomo con partita Iva o di collaborazione coordinata e continuativa (cococo). Ciò comporta l’applicazione delle regole pensionistiche compreso le disposizioni sul computo dei periodi assicurativi in gestione separata.
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