Il 16 giugno scorso è stato inoltrato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo schema del DLgs che da attuazione alla legge 243/2004 di riforma del sistema previdenziale e che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio 2006. Tra le principali novità si segnalano le seguenti: - il finaziamento dei fondi di previdenza complementare avviene mediante il versamneto di contributi a carico lavoratore, datore di lavoro e committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. Invece i lavoratori autonomi e i liberi professionisti finanzieranno le forme pensionistiche complementari attraverso contributi a loro carico. L'entità dei contributi può essere in cifra fissa oppure come per i lavoratori dipendenti una percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o facendo riferimento a particolari elementi della retribuzione. Per compensare la perdita che le aziende subiranno nel caso in cui i propri dipendenti decidessero di trasferire il TFR dall'azienda al Fondo di previdenza complementare sono previste delle agevolazioni consistenti nella possibilità di dedurre dal reddito d'impresa un importo pari al 4% dell'ammontare del TFR annualmente destinato alle forme complementari. L'importo passa al 6% per le imprese con più di 50 dipendenti. Inoltre il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al fondo di garanzia ex lege 297/82 nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme di previdenza complementari. Viene anche istituito con decreto ministeriale un Fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito in particolare per le PMI a seguito del conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari. Il conferimento del TFR può essere effettuato con modalità esplicite o tacite. Con le modalità esplicite, entro 6 mesi dalla data di prima assunzione, il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare scelta dallo stesso dipendente. Se invece il lavoratore decide nel predetto periodo di tempo di mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro, la scelta può comunque in una fase successiva essere revocata ed il lavoratore può conferire il TFR maturando al fondi di previdenza complementare. Con le modalità tacite, se nel termine dei 6 mesi il lavoratore non esprime la propria volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei 6 mesi si possono verificare le seguenti situazioni: - il datore di lavoro trasferisce al fondo di previdenza complementare previsto dagli accordi o contratti collettivi anche territoriali il TFR dei propri dipendenti; - in caso di più fondi di previdenza ai quale l'azienda ha aderito, il TFR maturando è trasferito ad una di esse individuata in accordo con le parti sociali. In mancaza di accordo il TFR è trasferito al fondo al quale hanno aderito il maggior numero di lavoratori. - se manca il fondo di previdenza complementare per mancata previsione nell'accordo o contratto collettivo il TFR si trasferisce alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS.