Aliquota ridotta sui dividendi al socio russo
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta all’interpello n. 206 del 7 agosto 2025, ha reso noto che trova applicazione l’aliquota ridotta al 5%, in luogo di quella ordinaria del 26%, sui dividendi che una società con residenza fiscale in Italia intende distribuire al socio unico residente in Russia.
Secondo la società italiana, che in questo caso agirebbe in qualità di sostituto d’imposta, trova applicazione l’art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Russia, che prevede l’imposizione dei dividendi mediante una ritenuta alla fonte con aliquota inferiore rispetto all’art. 27 del DPR 600/1973.
Il dubbio applicativo, che ha indotto la società italiana a ricorrere all’Agenzia delle entrate, nasce dal fatto che la Federazione russa ha adottato il Decreto n. 585/2023 con il quale ha disposto la sospensione di alcune previsioni degli accordi internazionali in materia di imposizione fiscale.
Con tale Decreto, il Governo russo ha sospeso in via unilaterale l'applicazione di alcuni articoli della Convenzione, tra cui il citato articolo 10, mentre non è stato sospeso l'articolo 24 relativo all'eliminazione della doppia imposizione.
L’Agenzia delle entrate, prima di tutto, ha ribadito che la normativa interna deve essere coordinata con le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall'Italia con gli Stati esteri. Infatti, il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno è pacificamente riconosciuto nell'ordinamento italiano e, in ambito tributario, è sancito dall'art.169 del TUIR e dall'art.75 del DPR 600/1973, oltre ad essere stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale.
Ciò detto, in merito all’efficacia della Convenzione, l’art. 30 della stessa prevede che rimane in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati Contraenti. Ciascuno Stato Contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare.
Poiché, ad oggi, né la Russia né l’Italia hanno proceduto ad effettuare la citata denuncia, il trattato rimane efficace per il nostro Paese, con la conseguenza che nel caso di distribuzione di un dividendo al Socio unico con residenza in Russia, la società italiana può operare la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta applicando, al ricorrere delle condizioni previste dalla Convenzione, l'aliquota ridotta ivi pattuita.
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