Alla reintegrazione nelle mansioni precedenti si applica il tariffario per cause con valore indeterminabile
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 2/01/2012 n.8, ha deciso che se la controversia di lavoro si conclude con la reintegrazione del dipendente nelle mansioni precedentemente svolte, il legale che lo ha assistito ha diritto di applicare la tariffa relativa alle cause di valore indeterminabile e quindi presentare una parcella che può essere di importo notevolmente superiore al risarcimento del danno riconosciuto dal giudice al cliente.
In particolare ,la Suprema Corte ha evidenziato che la ricorrente aveva dichiarato che il legale aveva prestato la sua attività di difesa in relazione a tre distinti procedimenti, a conclusione dei quali sono state accolte le sue domande.
L’ordinanza impugnata specifica che tali procedimenti avevano per oggetto: la domanda proposta dalla lavoratrice contro la società sua datrice di lavoro per ottenere la reintegrazione nelle mansioni precedentemente occupate; il procedimento cautelare relativo a tale domanda ed il reclamo contro il provvedimento cautelare.
Pertanto la reintegrazione nelle mansioni è stata chiesta (ed ottenuta) non solo in funzione della domanda risarcitoria e quale premessa per il relativo accoglimento, ma autonomamente e per il suo risultato utile. Ne consegue che trattasi di domanda che di per sé riveste valore indeterminabile; così come ha valore indeterminabile il relativo procedimento cautelare ed il reclamo contro lo stesso.
I risultati positivi ottenuti dalla ricorrente all’esito delle controversie vanno quindi al di là del mero conseguimento della somma di denaro attribuita in risarcimento del danno per l’illecito demansionamento subito in passato, e correttamente il Tribunale ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo promossa dalla lavoratrice.
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