Alluvione Messina: sospensione contributiva e istruzioni contabili
A cura della redazione
L'INPS, con la circolare n. 1 dell'8.1.2010, ha precisato che, per i soggetti che, alla data del 1° ottobre 2009, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni di cui all'OPCM n. 3815/2009, opera la sospensione, fino al 30.6.2010, dei termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione.
In particolare, la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, opera nei confronti dei seguenti soggetti (persone fisiche o persone giuridiche):
- Datori di lavoro privati;
- Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
- Iscritti alla gestione separata (committenti, liberi professionisti, associanti in partecipazione).
La sospensione dei termini di pagamento riguarda i contributi con scadenza legale di versamento ricadente nel periodo 1.10.2009 - 30.6.2010.
Per ciò che riguarda i datori di lavoro tenuti alla denuncia dei contributi a mezzo DM10, la sospensione riguarderà i periodi di paga da settembre 2009 a maggio 2010 (a decorrere dal periodo contributivo "gennaio 2010", la denuncia DM10 sarà sostituita dal flusso UniEmens).
Le posizioni contributive relative alle aziende interessate alla sospensione di cui sopra dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione "7U", che assume il nuovo significato di "azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'alluvione di Messina del 2009 - ordinanza n. 3825/2009".
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