Alluvione Messina: specifica domanda per fruire della sospensione dei premi
A cura della redazione

L'INAIL, con la nota 12/02/2010, facendo seguito all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/11/2009 n.3825 che ha disposto la sospensione dei versamenti dei contributi e dei premi dal 1° ottobre 2009 al 30 giugno 2010 a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, compreso il settore agricolo, che alla data del 1° ottobre u.s. avevano sede operativa nei comuni della provincia di Messina colpiti dall'alluvione, ha precisato che è necessario presentare apposita domanda per fruire dell'agevolazione.
A titolo esemplificativo beneficiano della sospensione: - la rate in scadenza al 16.11 (quarta rata) per il pagamento dell'Autoliquidazione 2008/2009, il premio di Autoliquidazione 2009/2010, le rate in scadenza al 16.2 e al 16.5 per il pagamento dell'Autoliquidazione 2009/2010, ai sensi della legge n. 449/1997 e n. 144/1999; - le rate mensili, nell'ambito delle rateazioni ordinarie concesse; - qualsiasi altro pagamento avente scadenza dal 1° ottobre 2009 al 30 giugno 2010.
L'INAIL ricorda che la sospensione riguarda solo il versamento dei premi ricadenti nel predetto periodo, mentre rimane dovuta la dichiarazione entro il 16 febbraio 2010 dell'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte relative al periodo assicurativo precedente.
Le somme non versate per effetto della sospensione dovranno essere corrisposte all'INAIL, a decorrere dal 16 luglio 2010, in 48 rate mensili di pari importo, entro il giorno 16 di ogni mese, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di versamenti unificati, senza applicazione di interessi. Per i pagamenti rateali, nel modello F24 deve essere indicato il numero richiesta 999144.
Infine ricorda l'INAIL in merito alla sospensione dei termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, sono sospese le notifiche degli atti soggetti a prescrizione e decadenza, quali ad esempio le notifiche degli avvisi bonari, dei verbali di accertamento ispettivo e delle sanzioni amministrative.
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