La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 18 del 12 dicembre 2013, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla sospensione degli adempimenti tributari disposta in seguito all’alluvione che ha colpito, nello scorso mese di novembre, la Regione Sardegna.
Si ricorda, innanzi tutto, che, con decreto del Ministero dell’Economia 30.11.2013 (Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3.12.2013), nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 18 novembre 2013, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dall'alluvione, sono stati sospesi i termini dei versamenti degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 18 novembre ed il 20 dicembre 2013. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Un primo dubbio operativo riguarda, in particolare, l’obbligatorietà del versamento delle ritenute fiscali per coloro che hanno corrisposto le retribuzioni prima del 18 novembre 2013.
Si tratta ad esempio, delle aziende che hanno corrisposto lo stipendio di settembre nel mese di ottobre, operando le ritenute fiscali da versare entro il 18 novembre scorso.
Per tali aziende che hanno operato le ritenute prima del 18 novembre è evidente che le stesse dovranno essere versate, ma nei modi e nei termini che saranno stabiliti per la ripresa dei versamenti.
Analogo problema si pone per le retribuzioni del mese di novembre con riferimento alle quali il datore di lavoro ha operato la ritenta fiscale o previdenziale prima del giorno 18.
Anche in questo caso, deve ritenersi sospeso il versamento delle ritenute fiscali senza incorrere in alcun problema sanzionatorio, oppure di carattere penale.