L’INPS, con il Messaggio n. 1272 del 14 aprile 2026, in merito ai trattamenti a sostegno del reddito riconosciuti ai lavoratori interessati dagli eventi metereologici che hanno colpito la Calabria, la Sardegna e la Sicilia (DL 25/2026), ha precisato che gli ammortizzatori sociali spettano anche ai lavoratori somministrati che svolgevano o che svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive od operative dell’utilizzatore, ubicate nei territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici, ma sono formalmente alle dipendenze di Agenzie di somministrazione con sede in località diverse dai citati territori.

Medesimo discorso vale anche per i lavoratori distaccati che svolgevano o che svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive od operative del distaccatario, ubicate nei territori dei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici.

L’impossibilità di prestare l’attività lavorativa per gli eventi atmosferici eccezionali non necessariamente deve essere riferita all’intero complesso aziendale, ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fare o attività del processo produttivo.

In ogni caso l’attività deve risultare già avviata al 18 gennaio 2026.

La domanda, finalizzata alla concessione della misura di sostegno in argomento, deve essere presentata dal datore di lavoro entro il 31 maggio 2026, sia nelle ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa, in quanto la stessa si svolge in uno dei territori dei comuni alluvionati, sia nel caso in cui la misura di sostegno venga richiesta con riferimento ai lavoratori residenti o domiciliati in uno dei territori dei comuni alluvionati, che sono stati o sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ovunque ubicati all’interno o al di fuori dei territori dei medesimi comuni.

I datori di lavoro privati, esclusi i datori di lavoro agricoli, direttamente o tramite i propri intermediari autorizzati, ai fini della richiesta della misura di sostegno in argomento devono accedere in via telematica attraverso la piattaforma “OMNIA IS”.

La misura di sostegno può essere richiesta dai datori di lavoro per un massimo di novanta giornate da collocare nell’arco temporale che va dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026.

Il DL 25/2026 riconosce anche un’indennità una tantum connessa alla sospensione dell’attività lavorativa a causa degli eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 18 gennaio 2026 per le seguenti categorie di lavoratori: collaboratori coordinati e continuativi (compresi dottorandi, assegnisti di ricerca, i titolari di incarichi di ricerca e i medici in formazione specialistica), titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza.

L’indennità una tantum è riconosciuta per un importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e, comunque, nella misura massima erogabile di 3.000 euro per ciascun lavoratore.

Il lavoratore richiedente l’indennità una tantum è tenuto, in sede di presentazione della domanda, a dichiarare il periodo o i periodi durante il/i quale/i l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi meteorologici, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione medesima.

L’indennità una tantum non concorre a formare reddito imponibile ed è corrisposta dall’INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, nonché dei dati a disposizione dell’Istituto al momento del pagamento.