Alluvioni e terremoti: sospensione dei premi INAIL
A cura della redazione
L'INAIL con la nota del 4 dicembre 2002, ha comunicato che entro il 10 dicembre p.v. devono essere versati i premi assicurativi sospesi a seguito degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che dall'ottobre 2000 hanno colpito il territorio delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Puglia, Provincia autonoma di Trento e Calabria.
Alluvioni - I datori di lavoro devono effettuare il versamento dei premi INAIL utilizzando il modello F24, indicando il codice 999084 da riportare nel campo "numero di riferimento" della sezione INAIL.
Il versamento dei premi deve avvenire mediante rateizzazione (pari a 8 volte il periodo di durata della sospensione) entro il consueto termine del 16 del mese (16 gennaio 2003, 16 febbraio 2003, ecc.), ad eccezione della prima rata che deve invece essere versata al 10 dicembre 2002. Più precisamente il versamento deve avvenire mediante rateizzazione fino a 128 rate mensili per la regione Calabria (1/09/2000 - 31/12/2001) e fino a 120 rate mensili per le altre regioni (1/10/2000 - 31/12/2001)
Terremoti - La nota INAIL fa seguito a quelle precedentemente diffuse il 14 e 15 novembre 2002, con le quali sono state dettate le istruzioni per il versamento dei premi INAIL sospesi per effetto dei fenomeni eruttivi del vulcano Etna del 13 luglio 2001.
In particolare è stata disposta la proroga della sospensione dei versamenti dei premi INAIL al 31 marzo 2003 in conseguenza del recente stato di emergenza relativo al territorio della provincia di Catania interessato da gravi fenomeni eruttivi del vulcano Etna.
L'INAIL in quella sede ha precisato che il versamento dei premi debba avvenire a decorrere dal 1° aprile 2003 mediante rateizzazione pari a 4 volte il periodo di durata della sospensione ossia fino a 84 rate mensili.