Ambiente, nuova direttiva europea e sanzioni più severe: il 2026 segna un cambio di passo
A cura della redazione
Il 2026 segna un’evoluzione profonda nella tutela ambientale: deleghe più rigorose, pene più severe, ampliamento dei reati ambientali, nuova governance investigativa e obblighi europei su edilizia sostenibile e comunicazione ambientale. Con il recepimento della direttiva UE 2024/1203 e l’arrivo delle direttive Case Green e Green Claims, imprese e HSE manager devono rafforzare modelli 231, controlli interni e sistemi di prevenzione.
Cosa tratta :
Il 2026 rappresenta un anno cruciale per il diritto ambientale italiano. Le imprese si trovano a gestire un quadro normativo in rapida evoluzione, dove deleghe di funzioni, responsabilità penali, obblighi documentali e nuovi modelli organizzativi devono essere ripensati alla luce di riforme nazionali e direttive europee sempre più stringenti. Il tutto avviene in un contesto globale segnato dal peggioramento del degrado ambientale, dalla perdita di biodiversità e dalla crescente dimensione transnazionale dei crimini ecologici, richiamata anche dai più recenti interventi istituzionali.
Delegare in ambito ambientale: un istituto possibile ma più impegnativo
A differenza di quanto accade nella sicurezza sul lavoro, il Testo Unico Ambientale non contiene una disciplina organica della delega di funzioni. Nonostante ciò, la delega è utilizzabile, purché rispetti i principi elaborati dalla giurisprudenza: chiarezza dell’incarico, autonomia gestionale, adeguatezza delle competenze e disponibilità delle risorse necessarie.In ambito ambientale, la delega può essere anche parziale e riguardare specifici adempimenti
- Gestione dei rifiuti e bonifiche,
- Scarichi idrici e risorse
- Emissioni in atmosfera,
- Sostanze pericolose
- Rumori e odori impattanti,
- Difesa del suolo e sottosuolo,
- Sistemi di autorizzazione integrata/valutazioni ambientali (vas, via, vinca, aia/ippc)
- Danno ambientale e riparazione
- Sanzioni ambientali (a condizione che non vi siano zone d’ombra nelle responsabilità).
Rimane aperto il dibattito sulla possibilità di assegnare deleghe a professionisti esterni: ad oggi sembra ammissibile, ma richiede che il delegato abbia poteri reali (decisionali e di spesa) e non solo formali.
Pene accessorie del DL 116/2025: più severità per i reati più gravi
Con l’art. 2-bis del cosiddetto “decreto terra dei fuochi” (DL 116/2025), il legislatore ha introdotto pene accessorie particolarmente rigide per le persone fisiche condannate per gravi reati ambientali, tra cui interdizioni professionali e limitazioni operative. Una novità che impatta direttamente sull’assetto delle deleghe: se un delegato viene colpito da un’interdizione, l’azienda deve garantire continuità nella gestione ambientale senza interruzioni. Le persone giuridiche restano soggette, parallelamente, alla responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Il nuovo decreto attuativo della direttiva (UE) 2024/1203: una riforma strutturale
Il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo che attua la direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, destinata a sostituire le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE. L’obiettivo dichiarato è rafforzare prevenzione e contrasto dei reati ambientali, allineando l’Italia alle nuove priorità europee e al quadro evolutivo emerso tra il 2024 e il 2026.Secondo la nota ministeriale del 20 gennaio, il decreto aggiorna in modo organico il Codice penale, introducendo un ampliamento significativo degli eco-delitti.L’intervento prevede:
- un rafforzamento del reato di inquinamento ambientale, con una più ampia tipizzazione delle condotte;
- nuove ipotesi di reato legate alla produzione e al commercio di sostanze nocive, ozono-lesive e gas clima‑alteranti;
- una definizione più precisa di “condotta abusiva”, che include violazioni del diritto UE e autorizzazioni ottenute con mezzi illeciti;
- aggravanti più severe nei casi di danni a ecosistemi complessi o specie protette;
- l’estensione del catalogo dei reati presupposto 231, con un ampliamento diretto delle responsabilità degli enti.
Il decreto istituisce inoltre il Sistema nazionale di coordinamento per il contrasto alla criminalità ambientale, con sede presso la Procura generale della Corte di cassazione, garantendo cooperazione tra Procure generali e il Procuratore nazionale antimafia per migliorare indagini, scambio informativo e uniformità interpretativa.Infine, il Parlamento dovrà adottare entro il 21 maggio 2027 la Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali, aggiornata ogni tre anni e destinata a definire priorità, risorse, approcci di prevenzione e iniziative di sensibilizzazione pubblica.
Nuovi obblighi in arrivo: direttiva Case Green e Green Claims
Parallelamente al rafforzamento penale, l’Italia si prepara a recepire altre due rilevanti direttive europee.La direttiva Case Green, con scadenza di recepimento fissata a maggio 2026, impone un percorso di riqualificazione energetica progressiva degli edifici, con traguardi al 2030 e 2035 e un obiettivo finale di neutralità climatica al 2050.La direttiva Green Claims (UE 2024/825) introduce invece l’obbligo per le imprese di supportare ogni dichiarazione ambientale con prove verificabili e certificazioni attendibili: sarà vietato l’uso di claim vaghi o non fondati.Entrambe le normative avranno impatti diretti su compliance, comunicazione ambientale, responsabilità di prodotto e sistemi 231.
Verso una governance ambientale integrata
Il cambiamento in atto delinea un modello di gestione che non separa più ambiente, sicurezza e responsabilità d’impresa. La prevenzione diventa un elemento cardine della competitività e della reputazione aziendale.Per RSPP, HSE manager, compliance officer e datori di lavoro, il 2026 rappresenta l’anno in cui ripensare deleghe, controlli, procedure e tracciabilità, per evitare non solo le sanzioni ma anche le conseguenze reputazionali e operative di una non conformità ambientale.
COSA DICE LA LEGGE
- Il D.Lgs. 152/2006 non disciplina esplicitamente la delega di funzioni, ma la giurisprudenza la ammette se chiara, specifica e dotata di poteri effettivi.
- L’art. 2-bis del DL 116/2025 introduce pene accessorie severe per le persone fisiche condannate per gravi reati ambientali.
- Il decreto attuativo della direttiva (UE) 2024/1203 amplia gli eco-delitti e aggiorna le sanzioni, estendendo i reati presupposto 231.
- Entro maggio 2026 l’Italia dovrà recepire la direttiva Case Green e la direttiva Green Claims.
INDICAZIONI OPERATIVE
- Rafforzare la mappatura dei rischi ambientali, soprattutto nei processi che comportano emissioni, gestione rifiuti e uso di sostanze pericolose.
- Aggiornare o ristrutturare le deleghe ambientali in modo da garantire poteri effettivi, autonomia decisionale e risorse adeguate.
- Rivedere il modello 231 introducendo i nuovi reati ambientali previsti dalla direttiva (UE) 2024/1203.
- Prepararsi agli effetti della direttiva Case Green formulando piani energetici, diagnosi e interventi sugli edifici.
- Verificare la rispondenza delle dichiarazioni ambientali alla direttiva Green Claims, documentando dati, metodi e fonti tecniche.
- Implementare controlli interni periodici per prevenire criticità prima che si trasformino in infrazioni.
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