L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha finalmente normato diversi aspetti della formazione dedicata a coloro che accedono agli ambienti definiti confinati, lavoratori esposti a rischi importanti che spesso finiscono nella conta degli infortuni mortali. Vediamo gli aspetti innovativi, le disposizioni da seguire e cosa si può e si deve fare in più a ciò che ha previsto l’Accordo.

Cosa tratta

Una delle novità più attese del nuovo Accordo Stato-Regioni è la formazione per il personale che opera negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, richiesta dal DPR n. 177/2011 e finora mai formalmente normata nei requisiti.

Di fatto, a partire dal 2011 i datori di lavoro hanno provveduto alla formazione dei lavoratori addetti a queste operazioni, incluso i datori di lavoro stessi se direttamente coinvolti. Tuttavia, vedendo anche i numeri degli infortuni mortali, questa misura non è stata sufficiente a prevenire incidenti. Senza uno standard di riferimento, la qualità e l’efficacia della formazione erogata poteva variare notevolmente.

Le novità previste dall’Accordo del 17 aprile

L’Accordo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio scorso, prevede un percorso formativo iniziale di 12 ore, di cui 8 ore dedicate solo alla parte pratica che deve includere simulazioni nell’utilizzo di DPI e attrezzature specifiche, fra cui:

  • DPI di III categoria anticaduta;
  • Apparecchi per la Protezione delle Vie Respiratorie (APVR);
  • rilevatori di gas e misuratori di esplosività;
  • sistemi che permettono la segnalazione e la comunicazione a distanza.

Inoltre, nel programma devono essere illustrate e provate le procedure di emergenza nei vari scenari possibili, fra cui il recupero di un lavoratore infortunato.

La formazione è obbligatoria per i lavoratori che operano in ambienti confinanti, ma anche per i datori di lavoratori autonomi che eseguono questo tipo di lavori, come prevede anche il DPR n. 177/2011.

Viene poi previsto un aggiornamento ogni 5 anni di almeno 4 ore sulla parte pratica, con verifica finale costituita da una prova pratica e un colloquio (il test non è previsto come alternativa); ricordiamo che l’aggiornamento non era esplicitamente obbligatorio per il DPR n. 177/2011.

Sia il corso iniziale che l’aggiornamento prevendono solo la modalità di erogazione in presenza; non sono ammessi per l’aggiornamento seminari e convegni.

Requisiti dei docenti

Altra novità rilevante è costituita dei requisiti dei docenti, per cui si richiedono almeno tre anni di esperienza professionale documentata nel settore, esperienza che deve essere stata acquisita direttamente operando in ambienti sospetti di inquinamento o confinati per la docenza del modulo pratico. Per questa docenza non basterà quindi aver lavorato per imprese che eseguono questo tipo di attività, ma si dovrà dimostrare di aver eseguito mansioni operative all’interno di ambienti confinati. I soggetti formatori, nella scelta dei docenti, dovranno perciò acquisire questo tipo di documentazione.

Formazione pregressa e transitorio

Nell’accordo, inoltre, si prevede il riconoscimento dei crediti formativi per coloro che hanno seguito corsi di formazione prima dell’entrata in vigore, a patto che i contenuti siano conformi a quanto previsto dal percorso formativo dell’Accordo stesso. Non si parla quindi di ore, ma è plausibile che corsi di formazione con durata nettamente inferiore alle 12 ore non siano riconosciuti validi ed è comunque una scelta prudenziale seguire nuovamente la formazione così come definita dalle nuove disposizioni.

Chi dovesse seguire il nuovo corso di formazione previsto ha 12 mesi di tempo dall’entrata in vigore dell’Accordo, il 24 maggio 2025.

Elementi omessi dal nuovo Accordo

Il nuovo Accordo Stato-Regioni non tratta, per nessuna tipologia di formazione, di addestramento: resta quindi in capo al datore di lavoro definire tempistiche e modalità dell’addestramento, fondamentale soprattutto per questa tipologia di lavori. Durante l’addestramento è opportuno prevede delle sessioni di simulazione sul campo anche degli scenari emergenziali, come era stato riportato anche da INAIL nei factsheet pubblicati nel 2021 della serie “Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e assimilabili”.

Il testo dell’Accordo tratta anche di realtà aumentata e virtuale e di simulatori virtuali e fisici come strumenti tecnologici che possono andare ad integrare i percorsi formativi, ma non sostituiscono la prova pratica prevista dal modulo. La formazione tramite realtà virtuale o aumentata non è quindi riconosciuta ai fini dei corsi previsti per legge. Se si prevedono delle ore aggiuntive alle minime previste dall’Accordo, è possibile quindi programmare durante queste delle simulazioni in ambienti virtuali. Queste tecnologie possono poi essere sfruttate in fase di addestramento o durante ore aggiuntive di aggiornamento, anzi, sono raccomandabili, in quanto permettono di allenare i lavoratori a reagire rapidamente in diversi scenari e ambienti altrimenti difficilmente riproducibili. Non è un caso che negli ultimi anni si siano già diffuse fra gli addetti ai lavori e molti soggetti ne avessero richiesto il riconoscimento anche in questo Accordo.

Conclusioni

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile porta certamente elementi nuovi e chiarisce i requisiti della formazione e dei docenti nell’ambito dei lavori confinati.

Tuttavia, per prevenire incidenti è fondamentale curare l’addestramento del personale addetto, prevede un affiancamento adeguato e continui aggiornamenti e simulazioni di prova anche al di là dei minimi richiesti dalla normativa e anche per il personale esperto.

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