Amianto: benefici pensionistici per i lavoratori che producono materiale rotabile ferroviario
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare n. 46 del 14 marzo 2018, ha ricordato che, dal 1° gennaio 2018, viene riconosciuto ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario, che hanno svolto operazioni di bonifica dall’amianto senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione individuale contro l'esposizione alle fibre di amianto, il medesimo beneficio previdenziale previsto per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni.
In particolare, ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, la normativa riconosce la rivalutazione del periodo di lavoro corrispondente alla bonifica, indicato nella certificazione tecnica rilasciata dall’INAIL “e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica”, per il coefficiente dell’1,5, previsto dall'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Ai fini della misura dei trattamenti pensionistici, il beneficio si applica esclusivamente sulla quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo.
Il beneficio è riconosciuto una sola volta con riferimento al medesimo periodo di lavoro, all’atto del pensionamento e nel limite del periodo necessario a conseguire, in base alle disposizioni vigenti, il primo diritto utile a pensione.
Pertanto, la maggiorazione in esame deve essere riconosciuta per l’attività lavorativa svolta dal soggetto durante le operazioni di bonifica e per i successivi dieci anni a condizione, in tale caso, della continuità del rapporto di lavoro nel periodo considerato.
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