L’INPS, con la circolare n. 68 del 6 aprile 2017, ha fornito chiarimenti in merito a benefici previdenziali, previsti dalla Legge di Stabilità 2016, per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato attività nel sito produttivo per il periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto.

In particolare, l’art. 1, comma 277, della suddetta legge (L. 208/2015) ha disposto che, ai lavoratori di cui sopra, che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, i benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della L. 257/1992, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica. Ai fini del riconoscimento dei benefici, la domanda doveva essere presentata, a pena di decadenza, all’INPS entro il 1° marzo 2016. I lavoratori interessati sono quelli che hanno svolto la suddetta attività, assoggettata all’assicurazione obbligatoria INAIL e non titolari di trattamento pensionistico diretto.

L’art. 4 del decreto ministeriale del 12.5.2016 (attuativo dell’art. 1, comma 277, Legge 208/2015) riconosce, ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, la rivalutazione del periodo di lavoro, indicato nella certificazione tecnica rilasciata dall’INAIL, per il coefficiente dell’1,5, previsto dall'art. 13, comma 8, della L. 257/1992, anche se di durata inferiore ai dieci anni.

Ai fini della misura dei trattamenti pensionistici il beneficio si applica esclusivamente sulla quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo.

Il beneficio è riconosciuto, una sola volta con riferimento al medesimo periodo di lavoro, all’atto del pensionamento e nel limite del periodo necessario a conseguire, in base alle disposizioni vigenti, il primo diritto utile a pensione.

I decreto ministeriale, inoltre, prevede in capo al datore di lavoro, pena il rigetto della domanda, l’obbligo di produrre apposita documentazione, avente data certa, circa i fatti e le circostanze riguardanti i lavori di bonifica del tetto, la loro durata, nonché la mancata adozione dei dispositivi di protezione individuale.