L’amianto è ancora presente in milioni di edifici italiani. Le nuove regole UE e nazionali impongono censimento, competenze qualificate e gestione preventiva del rischio per tutelare lavoratori e cittadini.

Cosa tratta :

L’amianto non appartiene al passato. Anche se bandito da oltre trent’anni, è ancora presente in milioni di edifici italiani e continua a rappresentare un rischio reale per lavoratori, occupanti e cittadini. La nuova cornice normativa europea e nazionale impone oggi un cambio di passo: gestione strutturata, competenze qualificate, approccio sistemico e capacità di prevenzione anticipata.

Una presenza ancora massiccia

In Italia si stimano decine di milioni di tonnellate di materiali contenenti amianto, soprattutto sotto forma di coperture in cemento-amianto, ma anche in canne fumarie, pavimenti, guarnizioni, controsoffitti e impianti. La diffusione storica del materiale, utilizzato fino agli anni ’90, rende il rischio trasversale: riguarda edifici produttivi, scuole, ospedali, edilizia residenziale e patrimonio pubblico.

Perché il rischio amianto è un problema attuale

Le politiche europee di riqualificazione edilizia, efficientamento energetico e rigenerazione urbana stanno moltiplicando interventi su edifici costruiti in epoca “amianto”. Ogni manutenzione, ristrutturazione o demolizione diventa quindi un potenziale momento di esposizione, soprattutto se il rischio non è stato individuato e gestito prima.

La svolta normativa: dall’approccio reattivo alla prevenzione anticipata

Con la direttiva UE 2023/2668, recepita in Italia dal d.lgs. 213/2025, l’amianto entra stabilmente nella pianificazione dei lavori. Non si attende più il danno:

  • l’individuazione preventiva dei materiali è obbligatoria;
  • la rimozione diventa la soluzione da privilegiare quando tecnicamente possibile;
  • le competenze professionali diventano centrali e verificabili.

I materiali: dove si nasconde davvero l’amianto

Il documento INAIL passa in rassegna tutte le principali tipologie di materiali contenenti amianto, distinguendo tra materiali compatti e friabili.
I primi sembrano innocui ma diventano pericolosi se deteriorati o lavorati con attrezzi meccanici; i secondi rilasciano fibre anche con semplici vibrazioni o correnti d’aria. È per questo che l’aspetto visivo non è mai sufficiente: servono competenze, metodo e documentazione.

La presenza negli edifici: esempi concreti

L’amianto è ancora oggi riscontrabile in coperture di capannoni, pavimenti vinilici di scuole e ospedali, coibentazioni nelle centrali termiche, quadri elettrici datati, condotte, pannelli prefabbricati. Spesso è nascosto, stratificato o mascherato da interventi successivi, e proprio per questo più insidioso.Il cuore operativo: il censimento dell’amiantoIl censimento non è un atto burocratico, ma il primo vero strumento di prevenzione.
Serve a sapere cosa c’è, dove si trova, in che stato è.
Viene effettuato attraverso:

  • analisi documentale;
  • sopralluogo tecnico;
  • campionamenti mirati;
  • analisi di laboratorio qualificato;
  • relazione finale strutturata.

Un errore in questa fase può tradursi in esposizioni incontrollate, cantieri bloccati o contenziosi giudiziari.

La valutazione del degrado: quando il materiale diventa pericoloso

Il rischio nasce dal degrado. Il documento spiega come agenti atmosferici, interventi impropri, vibrazioni o eventi estremi trasformino materiali inizialmente stabili in fonti di rilascio di fibre.
Per ridurre la soggettività, vengono utilizzati algoritmi e indici di degrado (regionali, UNI/PdR, metodo Versar), sempre integrati da una valutazione tecnica esperta.

Il responsabile del rischio amianto: una figura chiave

Il Responsabile del Rischio Amianto (RRA) è il perno dell’intero sistema. Coordina, controlla, documenta e pianifica. Non sostituisce il datore di lavoro o il proprietario dell’immobile, ma ne affianca le responsabilità tecniche, rendendo il rischio governabile nel tempo.

Il ruolo del datore di lavoro e del SPP

Nei luoghi di lavoro, la gestione dell’amianto deve dialogare con la valutazione dei rischi aziendale. Il RRA e il Servizio di Prevenzione e Protezione sono chiamati a collaborare, soprattutto in caso di manutenzioni, interferenze o lavori esterni.

Informazione, manutenzione, controllo

La normativa impone:

  • informazione chiara agli occupanti;
  • procedure autorizzative per ogni intervento manutentivo;
  • ispezioni periodiche;
  • programmi di controllo e manutenzione aggiornati.
    La gestione diventa efficace solo se tutto è tracciato, condiviso e accessibile.

Bonifica e rifiuti: l’ultima fase, non la prima

La rimozione è la soluzione definitiva, ma va pianificata. Incapsulamento e confinamento possono essere soluzioni temporanee, purché gestite e monitorate. I rifiuti contenenti amianto sono sempre trattati come pericolosi e richiedono filiere controllate e documentate.

In allegato il documento INAIL.

Il 20% che conta (per l’80% dei risultati)

Se non sai dove si trova l’amianto, lo incontrerai nel momento peggiore.
Censimento accurato, responsabilità chiare e controllo continuo evitano esposizioni, blocchi di cantiere e contenziosi.

COSA DICE LA LEGGE

La normativa italiana (legge 257/1992, d.lgs. 81/2008, d.m. 6 settembre 1994) e quella europea (direttiva UE 2023/2668) impongono l’individuazione preventiva dei materiali contenenti amianto, la valutazione del rischio, l’informazione degli occupanti, la nomina di figure competenti e la priorità della rimozione quando tecnicamente possibile. Il mancato presidio del rischio espone a responsabilità civili e penali.

INDICAZIONI OPERATIVE

  • Integrare il censimento amianto nei processi decisionali e manutentivi.
  • Pretendere documentazione aggiornata e accessibile.
  • Evitare interventi “a sorpresa” su edifici datati.
  • Governare il rischio prima che diventi emergenza.
  • Usare la gestione documentale e i sistemi informativi come alleati quotidiani.