Amianto negli edifici: il rischio che non è finito
A cura della redazione
L’amianto è ancora presente in milioni di edifici italiani. Le nuove regole UE e nazionali impongono censimento, competenze qualificate e gestione preventiva del rischio per tutelare lavoratori e cittadini.
Cosa tratta :
L’amianto non appartiene al passato. Anche se bandito da oltre trent’anni, è ancora presente in milioni di edifici italiani e continua a rappresentare un rischio reale per lavoratori, occupanti e cittadini. La nuova cornice normativa europea e nazionale impone oggi un cambio di passo: gestione strutturata, competenze qualificate, approccio sistemico e capacità di prevenzione anticipata.
Una presenza ancora massiccia
In Italia si stimano decine di milioni di tonnellate di materiali contenenti amianto, soprattutto sotto forma di coperture in cemento-amianto, ma anche in canne fumarie, pavimenti, guarnizioni, controsoffitti e impianti. La diffusione storica del materiale, utilizzato fino agli anni ’90, rende il rischio trasversale: riguarda edifici produttivi, scuole, ospedali, edilizia residenziale e patrimonio pubblico.
Perché il rischio amianto è un problema attuale
Le politiche europee di riqualificazione edilizia, efficientamento energetico e rigenerazione urbana stanno moltiplicando interventi su edifici costruiti in epoca “amianto”. Ogni manutenzione, ristrutturazione o demolizione diventa quindi un potenziale momento di esposizione, soprattutto se il rischio non è stato individuato e gestito prima.
La svolta normativa: dall’approccio reattivo alla prevenzione anticipata
Con la direttiva UE 2023/2668, recepita in Italia dal d.lgs. 213/2025, l’amianto entra stabilmente nella pianificazione dei lavori. Non si attende più il danno:
- l’individuazione preventiva dei materiali è obbligatoria;
- la rimozione diventa la soluzione da privilegiare quando tecnicamente possibile;
- le competenze professionali diventano centrali e verificabili.
I materiali: dove si nasconde davvero l’amianto
Il documento INAIL passa in rassegna tutte le principali tipologie di materiali contenenti amianto, distinguendo tra materiali compatti e friabili.
I primi sembrano innocui ma diventano pericolosi se deteriorati o lavorati con attrezzi meccanici; i secondi rilasciano fibre anche con semplici vibrazioni o correnti d’aria. È per questo che l’aspetto visivo non è mai sufficiente: servono competenze, metodo e documentazione.
La presenza negli edifici: esempi concreti
L’amianto è ancora oggi riscontrabile in coperture di capannoni, pavimenti vinilici di scuole e ospedali, coibentazioni nelle centrali termiche, quadri elettrici datati, condotte, pannelli prefabbricati. Spesso è nascosto, stratificato o mascherato da interventi successivi, e proprio per questo più insidioso.Il cuore operativo: il censimento dell’amiantoIl censimento non è un atto burocratico, ma il primo vero strumento di prevenzione.
Serve a sapere cosa c’è, dove si trova, in che stato è.
Viene effettuato attraverso:
- analisi documentale;
- sopralluogo tecnico;
- campionamenti mirati;
- analisi di laboratorio qualificato;
- relazione finale strutturata.
Un errore in questa fase può tradursi in esposizioni incontrollate, cantieri bloccati o contenziosi giudiziari.
La valutazione del degrado: quando il materiale diventa pericoloso
Il rischio nasce dal degrado. Il documento spiega come agenti atmosferici, interventi impropri, vibrazioni o eventi estremi trasformino materiali inizialmente stabili in fonti di rilascio di fibre.
Per ridurre la soggettività, vengono utilizzati algoritmi e indici di degrado (regionali, UNI/PdR, metodo Versar), sempre integrati da una valutazione tecnica esperta.
Il responsabile del rischio amianto: una figura chiave
Il Responsabile del Rischio Amianto (RRA) è il perno dell’intero sistema. Coordina, controlla, documenta e pianifica. Non sostituisce il datore di lavoro o il proprietario dell’immobile, ma ne affianca le responsabilità tecniche, rendendo il rischio governabile nel tempo.
Il ruolo del datore di lavoro e del SPP
Nei luoghi di lavoro, la gestione dell’amianto deve dialogare con la valutazione dei rischi aziendale. Il RRA e il Servizio di Prevenzione e Protezione sono chiamati a collaborare, soprattutto in caso di manutenzioni, interferenze o lavori esterni.
Informazione, manutenzione, controllo
La normativa impone:
- informazione chiara agli occupanti;
- procedure autorizzative per ogni intervento manutentivo;
- ispezioni periodiche;
- programmi di controllo e manutenzione aggiornati.
La gestione diventa efficace solo se tutto è tracciato, condiviso e accessibile.
Bonifica e rifiuti: l’ultima fase, non la prima
La rimozione è la soluzione definitiva, ma va pianificata. Incapsulamento e confinamento possono essere soluzioni temporanee, purché gestite e monitorate. I rifiuti contenenti amianto sono sempre trattati come pericolosi e richiedono filiere controllate e documentate.
In allegato il documento INAIL.
Il 20% che conta (per l’80% dei risultati)
Se non sai dove si trova l’amianto, lo incontrerai nel momento peggiore.
Censimento accurato, responsabilità chiare e controllo continuo evitano esposizioni, blocchi di cantiere e contenziosi.
COSA DICE LA LEGGE
La normativa italiana (legge 257/1992, d.lgs. 81/2008, d.m. 6 settembre 1994) e quella europea (direttiva UE 2023/2668) impongono l’individuazione preventiva dei materiali contenenti amianto, la valutazione del rischio, l’informazione degli occupanti, la nomina di figure competenti e la priorità della rimozione quando tecnicamente possibile. Il mancato presidio del rischio espone a responsabilità civili e penali.
INDICAZIONI OPERATIVE
- Integrare il censimento amianto nei processi decisionali e manutentivi.
- Pretendere documentazione aggiornata e accessibile.
- Evitare interventi “a sorpresa” su edifici datati.
- Governare il rischio prima che diventi emergenza.
- Usare la gestione documentale e i sistemi informativi come alleati quotidiani.
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