L'INAIL con la circolare 11/01/2002, ritornando sul problema relativo all'inquadramento fiscale e contributivo dei compensi percepiti dai lavoratori autonomi che esercitano l'attività di amministratori, sindaci o revisori (già oggetto di due circolari interpretative dell'Agenzia delle entrate 67E/2001 e 105E/2001), ha reso noto che se la suddetta attività può essere ricondotta all'oggetto della professione di appartenenza, i liberi professionisti non hanno l'obbligo di versare i premi INAIL nella forma prevista per i lavoratori parasubordinati (art. 5 DLgs 38/2000) con decorrenza 1° gennaio 2001. In particolare spiega l'Istituto assicurativo se l'attività di amministratore (o sindaco o revisore) è stata inclusa in una posizione assicurativa già accesa dalla società per la quale il suddetto lavoratore svolge l'attività, l'impresa non dovrà denunciare i compensi corrisposti nell'autoliquidazione 2002 (da effettuare il prossimo 16 febbraio 2002). L'eventuale credito per il pagamento della rata anticipata potrà essere compensato in sede di autoliquidazione. - se invece è stata specificatamente aperta una posizione INAIL per assicurare il professionista, l'impresa dovrà disporre la relativa cessazione per assenza del requisito oggettivo. In questa ipotesi l'INAIL rimborserà i premi versati.