Ammortizzatori sociali anche per i partiti e i movimenti politici
A cura della redazione

L’Inps, con la circolare n. 167 del 12 dicembre 2014, ha fornito indicazioni in merito all’estensione, ai partiti e ai movimenti politici, delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e contratti di solidarietà.
Le integrazioni salariali straordinarie per CIGS (L. 223/91) o contratto di solidarietà (art. 1, L. 863/84) possono essere concesse, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai lavoratori dipendenti dei partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, che abbiano un'anzianità lavorativa presso i medesimi di almeno 90 giorni alla data della domanda al Ministero.
I partiti e movimenti politici possono presentare istanza per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei propri dipendenti, per le seguenti causali:
a) crisi, ivi compresa la cessazione totale o parziale di attività, per una durata massima di 12 mesi;
b) riorganizzazione, per una durata massima di 24 mesi, con possibilità di due proroghe, ciascuna di durata non superiore ai 12 mesi;
c) contratto di solidarietà, per una durata massima di 24 mesi, prorogabili di ulteriori 24 mesi o 36 per i territori del Mezzogiorno.
Nell'ambito dei programmi di cui sopra le istanze e i relativi decreti di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai fini del rispetto del limite delle risorse finanziarie annualmente assegnate, hanno durata massima annuale.
Infine, per quanto riguarda la misura delle prestazioni, che verranno erogate in ogni caso con la modalità del pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS (art. 9, c. 1, DM 82762), si ricorda che per le integrazioni salariali relative ai contratti di solidarietà è prevista una maggiorazione nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario relativamente ai periodi di competenza dell’anno 2014.
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