L'INPS, con la circolare 04/02/2008 n.15 (e con il messaggio 04/02/2008 n.2818), ha fatto seguito alle novità introdotte dalla Legge 247/2007 in materia di ammortizzatori sociali per fornire alcune precisazioni.

Innanti tutto, l'istituto previdenziale ricorda che per le concessioni in deroga relative a territori o settori produttivi, gli accordi locali possono stabilire che la mobilità concessa possa essere erogata anche dal giorno successivo al termine di un periodo di disoccupazione indennizzata, sempre nei limiti temporali previsti dal decreto di concessione o dalle successive proroghe e nei limiti delle risorse finanziarie già attribuite e ancora disponibili.

Per la cigs in deroga per crisi occupazionali in aree territoriali, le risorse finanziarie attribuite per gli esercizi 2004, 2005, 2006 e 2007 ancora disponibili, possono essere utilizzate, fino al completo esaurimento, anche oltre il 31 dicembre 2007.

Infine per le Cigs in deroga per crisi occupazionali di settori produttivi tutte le risorse finanziarie attribuite, ancora disponibili, possono essere utilizzate, fino al completo esaurimento, anche oltre il 31 dicembre 2007.