L'INPGI, con la circolare n. 9 del 2 settembre 2209, ha reso nota la contribuzione dovuta dalle aziende ammesse ai pensionamenti anticipati di cui all'art. 37 della L. n. 416/1981, così come modificata dalle leggi n. 2/2009 e n. 14/2009.
In particolare, in virtù del Protocollo d'intesa intervenuto in data 26.3.2009 tra le Parti Sociali, in occasione del rinnovo del CNLG, l'Istituto ha deliberato:
- che ciascuna azienda ammessa ai pensionamenti anticipati di cui sopra deve versare all'INPGI, in un'unica soluzione, un contributo pari al 30% del costo complessivo di ogni prepensionamento, entro il 30 del mese successivo alla comunicazione dell'onere da parte dell'INPGI, e quantificato all'atto delle dimissioni di ciascun giornalista;
- di aver istituito, a partire dal mese di aprile 2009, un contributo mensile pari allo 0,60% della retribuzione imponibile, di cui lo 0,50% a carico delle aziende e lo 0,10% a carico dei giornalisti dipendenti, destinato a far fronte alle esigenze finanziarie connesse al ricorso agli ammortizzatori sociali;
- che ai contributi di cui sopra trovano applicazione le norme in materia di sanzioni civili in caso di omesso o ritardato pagamento;
- che le predette disposizioni trovano applicazione nei confronti di tutte le aziende iscritte all'INPGI obbligate al versamento del contributo di mobilità di cui alla L. n. 223/1991.
Sono, quindi, tenute al versamento del contributo dello 0,60% della retribuzione imponibile di ogni giornalista dipendente tutte le imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e periodici e le agenzie di stampa a diffusione nazionale (inquadrate, ai fini contributivi, presso l'INPGI, con codice contributivo n. 02, 09, 18, 26 e 27).
Ai fini della predisposizione delle denunce contributive mensili, i datori di lavoro interessati dovranno procedere all'aggiornamento della procedura DASM (versione 3.9.8.), che sarà resa disponibile sul sito internet dell'Istituto, entro il 20.9.2009.
È stato chiarito, inoltre, che la regolarizzazione contributiva del periodo 1.4.2009 - 31.8.2009, limitatamente al contributo dello 0,60%, potrà essere effettuata, senza l'aggravio di somme aggiuntive, entro il 16.12.2009.