L’Inps, con la circolare n. 48 del 14 marzo 2016, ha reso nota la misura, in vigore dal 1° gennaio 2016, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito Cooperativo, della mobilità, dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL – nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, al netto della riduzione ex art. 26 L. n. 41/1986, pari al 5,84%, sono:
-    914,96 euro se la retribuzione è inferiore o uguale a 2.102,24 euro;
-    1.099,70 euro se la retribuzione è superiore a 2.102,24 euro.
Gli stessi importi si applicano alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31.12.2015.
La retribuzione da pendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari ad euro 1.195 per il 2016. L’importo mensile delle predette indennità non può essere in ogni caso superiore, sempre per il 2016, ad euro 1.300.