L’Inps, con il messaggio n. 8544 dell’11 aprile 2011, ha reso noto che in attesa del placet del Ministero del lavoro, trovano applicazione le convenzioni valide per il 2010 che disciplinano l’intervento integrativo degli enti bilaterali nella gestione degli strumenti contro la crisi.

La legge prevede che l'erogazione delle indennità di disoccupazione ai lavoratori sospesi ed agli apprendisti sospesi o licenziati (art. 19, comma 1, lettere a), b) e c) del D.l. n. 185/08, convertito con modificazioni nella l. n. 2/2009), è subordinata ad un intervento integrativo obbligatorio, a carico degli Enti Bilaterali, secondo le modalità da concordare preventivamente con l'Istituto attraverso la stipula di apposite convenzioni, come è avvenuto per gli anni 2009 e 2010.
Alcune di queste convenzioni sono scadute il 31 dicembre 2010 ed occorre pertanto procedere al rinnovo per l'anno in corso.
L’INPS ha predisposto a tal fine il testo della convenzione - tipo, che tiene conto delle disposizioni nel frattempo intervenute. In particolare, nella premessa, lo schema contiene le seguenti novità rispetto alla precedente versione già sottoposta all’attenzione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
In attesa del parere del Ministero vigilante sulla nuova convenzione-tipo 2011, si ritiene applicabile l'art. 10 della convenzione - tipo del 2010, avente ad oggetto la durata della stessa, il quale prevede che "in assenza di una nuova convenzione, la presente si intende applicabile anche per gli anni successivi in relazione alle risorse stanziate".