La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26464 depositata in data 21 dicembre 2016, ha deciso che è legittimo il licenziamento del dirigente che si è autonomamente collocato in ferie senza concordarlo con la società e pur essendo consapevole di dover provvedere, di lì a pochi giorni, ad importanti pagamenti per conto della società medesima.

Nel caso di specie, il CCNL applicato al rapporto di lavoro subordinava il godimento delle ferie al preventivo accordo con il datore. Secondo la Corte, una cosa è l’irrinunciabilità delle ferie, altro sono i tempi e le modalità della loro fruizione. Il potere del dirigente di scegliere da sé il periodo di godimento delle ferie incontra il limite di una contraria previsione del contratto individuale o di quello collettivo, che può richiedere un preventivo accordo con il datore. Nemmeno rileva che si tratti delle ferie maturate nel corso d’anno o del recupero di quelle arretrate. Anzi, con riferimento a queste ultime, la fruizione non destinata nei consueti periodi dell’anno ha addirittura maggior bisogno di essere pianificata tra le parti.