Anche i redditi soggetti all'imposta sostitutiva del 10% computati ai fini ANF
A cura della redazione

L’INPS, rispondendo ad un quesito, ha precisato che anche le somme erogate a livello aziendale per prestazioni di lavoro straordinario o supplementare oppure premi assoggettati ad imposta sostitutiva del 10% (ex art. 2 DL 93/2008) rientrano tra i redditi che devono essere computati nel reddito da dichiarare ai fini ANF se complessivamente superiori a euro 1.032,91.
L’INPS giunge a questa conclusione partendo dal fatto che concorrono a formare reddito ai fini della determinazione dell’ANF:
- quelli assoggettabili all'IRPEF e i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a Euro 1.032,91, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (pensioni sociali, assegni sociali, pensioni corrisposte agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti, interessi dei conti correnti bancari e postali, interessi di CCT e da BOT, ecc.);
- quelli soggetti a tassazione separata riferiti ad anni precedenti a quello di effettiva corresponsione, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto, e le anticipazioni dei trattamenti stessi nonché gli arretrati percepiti per integrazione salariale;
- quelli prodotti all’estero che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili all’Irpef come: da lavoro conseguiti presso Enti internazionali operanti in Italia e non soggetti alla normativa tributaria italiana; corrisposti per altra prestazione previdenziale (indennità di disoccupazione, di mobilità, di maternità, ecc.); da pensione anche concessa da organismi esteri o enti internazionali.
Pertanto i redditi derivanti da prestazioni di lavoro straordinario, supplementare oppure i premi assoggettati a tassazione agevolata, rientrano tra quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, con la conseguenza che rilevano ai fini ANF, soltanto se complessivamente superiori a euro 1.032,91.
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