Anche i tirocinanti devono essere assicurati contro gli infortuni
A cura della redazione

L’Inail, con la circolare n. 16 del 4 marzo 2014, ha fornito importanti indicazioni in merito all’obbligo assicurativo dei tirocinanti.
Le Regioni che hanno legiferato in tema di tirocini – come pure quelle che non hanno ancora ottemperato – sono tenute ad assicurare i tirocinanti oggetto delle Linee Guida del 21.1.2013, nella forma prevista per gli allievi dei corsi di istruzione professionale impegnati in esperienze tecnico - scientifiche, esercitazioni pratiche o di lavoro.
I tirocini extracurriculari, infatti, rientrano, ai fini del regime assicurativo, nella fattispecie degli allievi dei corsi di qualificazione, riqualificazione e addestramento professionale, tenuto conto delle finalità dei soggetti promotori e dei percorsi formativi.
Pertanto, i suddetti tirocini sono classificati allo stesso modo dei corsi di istruzione e formazione professionale, con applicazione del tasso di tariffa proprio della voce 061110 delle varie gestioni, con esclusione dei corsi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall'azienda, per i quali occorre fare riferimento alle voci che competono alle lavorazioni stesse.
Resta, comunque, invariata la retribuzione imponibile ai fini del premio assicurativo, per i tirocinanti, calcolato sulla retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita rapportata alle giornate di presenza.
Lo stesso regime assicurativo in tema di retribuzione imponibile e classificazione tariffaria illustrato per i tirocini extracurriculari si applica anche ai tirocini curriculari, che non rientrano nell’ambito di applicazione delle Linee guida.
L’Inail, inoltre, ha fornito chiarimenti in merito ai periodi di pratica e ai tirocini per l’accesso alle professioni.
Sul punto, l’Istituto ribadisce che è escluso dall’obbligo assicurativo colui il quale, ai fini dell'ammissione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, è tenuto a svolgere un periodo obbligatorio di “praticantato”, tenuto conto della gratuità del rapporto e, dunque, dell’assenza del requisito soggettivo ai fini assicurativi.
In ogni caso, l’obbligo assicurativo Inail sussiste laddove il praticante, oltre a svolgere la pratica presso lo studio del professionista:
- esegua lavorazioni rischiose in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato vero e proprio o di un rapporto di lavoro parasubordinato per conto del professionista;
- partecipi alla formazione professionale organizzata da ordini o collegi, associazioni di iscritti e da altri soggetti, trovandosi esposto, in qualità di allievo di un corso di qualificazione o di addestramento professionale, ad un rischio specifico connesso alle esperienze od alle esercitazioni pratiche o di lavoro.
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