Anche la Cassa edile conferma la non autocertificabilità del DURC
A cura della redazione

La CNCE, ha confermato sul proprio sito internet, sulla base dei chiarimenti dettati dal Ministero del lavoro con la lettera circolare 619/2012, la specialità della normativa sul DURC (DPR 445/2000) e la non applicabilità allo stesso delle autocertificazioni previste dalla legge 183/2011.
In sostanza anche la Cassa edile sposa l’interpretazione ministeriale secondo cui non può essere autocertificata la dichiarazione di regolarità contributiva poiché questa non riguarda stati, qualità personali e fatti del soggetto interessato.
Più precisamente, la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria, da non confondersi con la mera certificazione dell’effettuazione di una somma a titolo di contribuzione, consiste in un’attestazione dell’Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dall’applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali, con la conseguenza che non è possibile sostituirle con una semplice autocertificazione poichè non riguarda fatti, ne status ne qualità personali.
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