L'art. 1 del D.P.C.M. 14 luglio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 168 del 20.07.2004, dispone che "il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aventi scadenza nel mese di agosto 2004, entro il giorno 20, può essere effettuato entro la predetta data, senza alcuna maggiorazione". Il differimento al 20 agosto riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il mod. F24 e comprende, quindi, anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative e venditori a domicilio e dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall'Istituto. Relativamente ai datori di lavoro che operano con il sistema DM10, il termine di presentazione della denuncia di mod. DM10/2 resta ferma all'ultimo giorno del mese. Per le aziende autorizzate per il mese di luglio al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, i giorni di differimento decorrono comunque dal 16 agosto, mentre gli interessi di differimento decorrono dal termine differito (20 agosto).