L’INPS, con il messaggio n. 3729 del 15 febbraio 2011, ha precisato che, in base al comma 33 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2011, l'incremento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi (art. 1 del D.L. n. 726/1984, convertito nella L. n. 863/1984) nella misura del 20 % del trattamento perso a seguito della riduzione dell'orario di lavoro è stato prorogato.
Pertanto, anche per l'anno 2011, la misura del trattamento di integrazione salariale per i predetti contratti è pari all'80% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario di lavoro.