Anche senza il fallimento dell'impresa, il tfr è garantito
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7585 dell’1 aprile 2011, ha stabilito che, anche se non viene dichiarato il fallimento del datore di lavoro, il Fondo di garanzia dell’Inps è tenuto al pagamento del trattamento di fine rapporto.
La Suprema Corte ha ricordato che il suddetto fondo è operativo anche nell’ipotesi in cui il datore non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare. Secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 5, della L. n. 297/82, qualora il datore di lavoro non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del tfr, sempreché, a seguito dell’esperimento dell’azione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
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