La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7585 dell’1 aprile 2011, ha stabilito che, anche se non viene dichiarato il fallimento del datore di lavoro, il Fondo di garanzia dell’Inps è tenuto al pagamento del trattamento di fine rapporto.
La Suprema Corte ha ricordato che il suddetto fondo è operativo anche nell’ipotesi in cui il datore non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare. Secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 5, della L. n. 297/82, qualora il datore di lavoro non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del tfr, sempreché, a seguito dell’esperimento dell’azione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.