Principio di effettività e colpa cosciente: cosa ci insegna una recente sentenza
A cura della redazione
La sentenza del 29 settembre 2025 della Cassazione penale affronta un caso emblematico, che ha visto il susseguirsi di tre infortuni in due giorni, causati da una modifica non conforme su un macchinario. Oltre all'aggravante riconosciuto per il ripetersi dello stesso incidente, la giurisprudenza ribadisce che le responsabilità non seguono le assegnazioni formali, ma le funzioni di fatto.
Il fatto
La vicenda ha origine al momento dell’avviamento di una linea di riempimento e inscatolamento di deodoranti roll-on: non essendo stata ancora completata l’installazione del componente finale della linea automatica, era stato deciso di inserire un tavolino per consentire l'inscatolamento manuale dei prodotti.
Poiché il tavolo si trovava a un'altezza inferiore di circa 7-10 centimetri rispetto al nastro, si era resa necessaria una soluzione per convogliare i prodotti. A tal fine, era stato costruito e installato un "invito metallico", una sorta di scivolo artigianale che collegava il nastro al tavolo. Tale modifica, concepita per velocizzare la produzione e far fronte a una consegna con urgenza a un cliente, era stata eseguita senza che venisse effettuata una nuova e specifica valutazione dei rischi.
A distanza di poche ore si erano quindi verificati tre infortuni ai danni di tre lavoratori addetti alle linee, che in tutti i casi erano rimasti incastrati con le mani nel nastro trasportatore: le parti mobili del nastro erano infatti facilmente accessibili, mancando il tratto finale della linea.
Il tribunale aveva quindi condannato il delegato alla sicurezza e il dirigente di fatto e progettista dell’azienda per lesioni personali colpose e cooperazione nel delitto colposo.
Il ricorso
I due imputati hanno presentato ricorso:
- il delegato alla sicurezza ha negato le proprie responsabilità affermando sostanzialmente di non avere impartito ordini diretti di modificare il macchinario con la realizzazione dell’invito metallico.
- il dirigente di fatto e progettista ha contestato le qualifiche attribuitegli dal tribunale.
Il giudizio della Cassazione
Con la sentenza n. 32255 del 29 settembre 2025, la Corte di Cassazione penale ha rigettato il ricorso del delegato in materia antinfortunistica, riconducendo la sua responsabilità non a una mera negligenza, ma a una precisa e consapevole scelta manageriale.
Nelle motivazioni, la Corte ha affermato una serie di evidenze a favore della condanna:
- Illogico il travisamento dei fatti: non è pensabile che l’imputato non potesse sapere né ipotizzare un uso improprio del macchinario, per cui le testimonianze che affermano che il delegato non avesse impartito ordini diretti risultano una motivazione insufficiente.
- Scelta gestionale: dalle indagini risulta palese che gli obiettivi produttivi fossero da considerare prevalenti sulla sicurezza per l’imputato.
- Chiaro nesso causale: le omissioni contestate (mancata valutazione dei rischi, messa a disposizione di attrezzatura non sicura) sono in correlazione diretta con gli infortuni.
- La Sussistenza della Colpa Cosciente: la Corte riconosce anche l’aggravante della colpa cosciente, in quanto dopo il primo infortunio l’imputato era pienamente consapevole del rischio e non è comunque intervenuto per prevenire i successivi.
La Corte ha rigetto integralmente anche il ricorso del dirigente di fatto e progettista, ribadendo il principio di effettività: l’imputato non era stato formalmente assunto come progettista, ma avevo nella pratica ideato lo scivolo per velocizzare le operazioni finali sulla linea. Si sottolinea perciò la prevalenza della sostanza sulla forma nell’individuazione dei ruoli e delle responsabilità.
Impatti e indicazioni operative
La sentenza analizzata non si limita a risolvere un caso specifico, ma enuncia principi di diritto di portata generale, le cui implicazioni pratiche sono estremamente rilevanti per aziende, datori di lavoro, delegati, dirigenti e consulenti tecnici.
- Il principio di effettività (art. 299 D.Lgs. 81/2008): la responsabilità penale segue il potere effettivo, non il contratto. Chiunque eserciti di fatto poteri direttivi, organizzativi e di spesa, assume su di sé le connesse posizioni di garanzia e le relative responsabilità penali.
- L’obbligo di revisione del DVR a fronte di modifiche sulle attrezzature: qualsiasi modifica a un macchinario, anche se concepita come temporanea, "artigianale" e non formalizzata in un progetto ingegneristico, impone l'obbligo inderogabile di effettuare una nuova e specifica valutazione del rischio.
- La qualifica di progettista: l'ideatore di tali modifiche, anche se non è un ingegnere abilitato, assume a tutti gli effetti la qualifica di "progettista" ai fini della normativa sulla sicurezza e risponde penalmente del mancato rispetto dei principi di prevenzione.
- L’aggravante dell’infortunio ripetuto: la mancata adozione di misure correttive immediate dopo un primo evento lesivo ha conseguenze processuali devastanti. La ripetizione di un infortunio con dinamica identica non è solo una prova della causalità, ma si trasforma in una prova solida e difficilmente contestabile per l'affermazione non solo della colpa, ma anche della più grave aggravante della colpa cosciente, dimostrando che il garante aveva previsto la concreta possibilità del ripetersi dell'evento.
In conclusione, la sentenza n. 32255/2025 della Corte di Cassazione rappresenta un monito severo e un punto di non ritorno. Sancisce l'inderogabilità assoluta degli obblighi di sicurezza e riafferma la determinazione del sistema giudiziario nel ricercare le responsabilità penali sulla base delle funzioni effettivamente esercitate.
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