Al fine di poter ottenere l'erogazione dell'Assegno per il nucleo familiare non è necessario che coniuge e figli dello straniero siano già stati iscritti presso l'aangrafe comunale, ma è sufficiente il permesso di soggiorno per ricongiugimento familiare (Cass. 25/08/2004 n.16795). Infatti spiega la Suprema Corte richiamando altre precedenti pronunce il concetto di residenza familiare deve essere inteso nel luogo in cui i familiari hanno il centro dei propri legami affettivi derivanti dallo svolgersi della vita quotidiana di relazione e delle normali relazioni sociali (Cass. 1954/2003). Ne consegue che al fine del riconoscimento dell'ANF non rileva l'effettiva iscrizione anagrafica dei familiari presso il comune italiano in cui risiede il cittadino straniero, ma è necessario far riferimento ai centri di raccolta, di prima accoglienza o strutture similari in cui lo straniero risulta effettivamente presente in Italia munito del permesso di soggiorno per ricongiugimento familaire.