L'INPS, con la circolare 6/04/2004 n.61, ha precisato che l'ANF può essere corrisposto ai lavoratori subordinati extracomunitari regolarizzati solo dopo il 9 settembre 2002, mentre a colf e badanti extraUE anche per i periodi precedenti.
Infatti spiega l'INPS i decreti ministeriali emanati che hanno fissato il contributo forfettario hanno previsto finalità diverse. Ossia il decreto 26/08/2002 per le colf e le badanti copre il periodo trimestrale 10/06/2002 - 09/09/2002 anche ai fini del riconoscimento del diritto all'ANF, mentre il decreto 28/10/2002 per i lavoratori subordinati prevede la sola copertura pensionistica escludendo l'ANF per il suddetto periodo.
Ne consegue che per il trimestre 10/06/2002 - 09/09/2002 e successivi l'ANF sarà riconosciuto solo alle colf e alle badanti, mentre ai lavoratori subordinati l'ANF viene riconosciuti per il periodo successivo al 9/09/2002.
Infine poichè requisito fondamentale per ottenere l'ANF è la residenza in Italia, per tutti coloro che si sono visti perfezionare questo requisito diverso tempo dopo la regolarizzazione, l'INPS riconosce l'ANF puechè presentino una documentazione certa volta ad attestare che i familiari si trovavano stabilmente in Italia anche prima del rilascio della certificazione anagrafica attraverso ad esempio le buste paga oppure il certificato di frequesnza dell'asilo o della scuola.