L'art. 1, c. 559, della L. 311/2004 (finanziaria 2005) ha stabilito che, dal 1°-1-2005, l'assegno per il nucleo familiare possa essere erogato al coniuge dell'avente diritto.
In attuazione della predetta norma, il Ministero del lavoro con il decreto 4/04/2005 (in G.U. n. 129 del 6/06/2005)ha fissato la seguente procedura:
- Beneficiario: coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell'ANF;
- Modalità di richiesta: il beneficiario formula apposita domanda, attraverso il mod. ANF/dip. che l'altro coniuge presenta al proprio datore di lavoro, ovvero in via autonoma se la richiesta è successiva alla presentazione del citato mod. ANF/dip.;
- Pagamento: il datore di lavoro provvederà a corrispondere al coniuge del dipendente l'ammontare dell'assegno;
- Assegni indebiti: nel caso in cui siano erogati importi superiori a quelli dovuti a causa della mancata tempestiva comunicazione di variazione che incide sulla determinazione dell'assegno (oppure si ritiene per errore o altre cause), il datore di lavoro provvederà a recuperare l'indebito dalla retribuzione del dipendente.
Il medesimo decreto stabilisce altresì che resta confermata la disciplina di cui all'art. 211 della L. 151/975 che prevede che il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge.