L'INPS, con la circolare 106 del 21/05/2001, ha comunicato gli importi rivalutati in base all'indice ISTAT (pari al 2,6%) dell'ANF e dell'assegno di maternità erogato dai comuni per l'anno 2001, come espressamente previsto dagli artt. 65 e 66 della legge 448/1998 (modificati dall'art. 80 della legge 388/2000).
ANF - l'assegno deve essere corrisposto in misura pari a L. 208.483 (comprensivo della variazione ISTAT pari a 2,6%) ai nuclei familiari composti da almeno 5 componenti di cui almeno 3 figli minori. Invece il valore dell'ISE (indicatore della situazione economica) da prendere a riferimento è pari a L. 37.526.976.
Assegno di maternità - Per effetto di quanto disposto dall'art. 80, c.11 della legge 388/2000, per ogni figlio nato (adottato o in affidamento preadottivo) dal 1° gennaio 2001 l'assegno passa da L. 300.000 a L. 500.000 per i nuclei familiari composti da tre componenti. In questo caso la variazione ISTAT non è stata tenuta in considerazione in quanto assorbita nell'elevazione dell'importo alle suddette L. 500.000. La variazione invece ha riflessi sull'ISE che viene fissato a L. 52.120.800