Ai sensi dell'art. 2, c. 12, del D.L. 69/88, convertito, con modificazioni, dalla L. 153/88, i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2002 e l'anno 2003 è risultata pari al 2,5 %. In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2003 - 30 giugno 2004 con il predetto indice. L'INPS, con la circolare 15/06/2004 n.94 ha divulgato le tabelle con le nuove fasce reddituali da applicare dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005, rispettivamente ai nuclei senza figli e ai nuclei con figli.