ANF: nuovi livelli reddituali 1° luglio 2002 - 30 giugno 2003
A cura della redazione
L'art. 2, c. 12, del D.L. 69/88, convertito, con modificazioni, dalla L. 153/88, ha previsto che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare siano rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2000 e l'anno 2001 è risultata pari al 2,7%.
Sono stati pertanto rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2002 - 30 giugno 2003 con il predetto indice, da applicare ai nuclei con e senza figli (circolare INPS 13/06/2002 n.110).