Gli scaglioni di reddito utili per determinare l'ammontare dell'assegno al nucleo familiare (o per l'esclusione dello stesso) sono annualmente rivalutati (art. 2, c. 12, L. 153/88), con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. Per il periodo 1° luglio 2003 - 30 giugno 2004 (circ. INPS n. 110, 24-6-2003 gli scaglioni sono stati rivalutati del 2,4% (variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolata dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno 2001 e l'anno 2002) con arrotondamento al centesimo di euro (al centesimo inferiore se la terza cifra decimale non ha superato il valore 4; al centesimo superiore negli altri casi). Gli importi degli assegni mensili non hanno invece subito alcuna modifica, rimangono quindi confermati nei valori fissati, con decorrenza 1° gennaio 1998, dal D.M. 13 maggio 1998, emanato in attuazione dell'art. 3 della L. 450/97, dal 1° luglio 2003 vanno però individuati in funzione dei nuovi scaglioni di reddito. I lavoratori aventi diritto, per proseguire a percepire l'assegno con decorrenza 1' luglio 2003, sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro la prescritta modulistica reddituale (mod. ANF/dip. - nuova versione prelevabile dal sito www.inps.it), corredata, ove richiesto della relativa documentazione (esempio: certificato di stato di famiglia, se è la prima richiesta o è intervenuta una variazione o sono trascorsi 5 anni dalla prima presentazione; modello ANF43, autorizzazione INPS; certificazione sanitaria nei casi previsti; documento che attesti l'adozione e l'affidamento, se è la prima domanda) dichiarando la composizione del nucleo familiare e i relativi redditi percepiti nel 2002. Si ricorda che l'assegno, unico per l'intero nucleo familiare (non compatibile altresì con altro assegno o diverso trattamento di famiglia comunque spettante), è determinato in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare e al reddito complessivo dello stesso (purché costituito da almeno il 70% da reddito di lavoro dipendente). L'assegno è fissato in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della composizione del nucleo familiare (numero dei componenti, presenza di entrambi i coniugi o di un solo coniuge, presenza di figli minori e/o di soggetti inabili). L'ammontare complessivo dell'assegno da corrispondere al lavoratore è individuato tenendo presente la situazione del nucleo, il numero dei componenti il nucleo e il corrispondente reddito familiare. La situazione familiare individua la tabella INPS da applicare mentre l'incrocio tra il numero dei componenti il nucleo e il reddito familiare determina l'ammontare dell'assegno (si vedano le tabella allegate). Conseguentemente il lavoratore riceverà un assegno in relazione alla sua situazione familiare, in particolare: Per i nuclei familiari senza figli e senza componenti (fratelli, sorelle o nipoti) inabili, vedere le tabelle INPS n. 21A, 21B, 21C e 21D ; Per i nuclei senza figli ma con componenti (fratelli, sorelle o nipoti) inabili, vedere le tabelle INPS N. 20A e 20B; Per i nuclei familiari con figli minori (con entrambi i genitori o con un solo genitore), vedere le tabelle INPS N. 11, 12, 14 e 15; Per i nuclei familiari senza figli minori ma con figli maggiorenni inabili (con entrambi i genitori o un solo genitore), vedere le tabelle INPS N. 17 e 18; Per i nuclei con figli e con più di 7 componenti (l'ammontare dell'assegno è pari a quello previsto per i nuclei con sette componenti maggiorato del 10% più euro 53,71 per ogni componente oltre il settimo), vedere le tabelle INPS n. 11, 12, 14, 15, 17 e 18. Esonero contributivo e fiscale - Gli importi erogati a titolo di Assegno per il Nucleo Familiare non concorrono a formare la base imponibile sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi.