Annullabili le dimissioni del lavoratore incapace di intendere e di volere
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17977 dell’1 settembre 2011, ha stabilito che sono annullabili le dimissioni date dal lavoratore in stato di incapacità naturale.
La Suprema Corte ha, così, respinto il ricorso di una società contro la sentenza della Corte d'Appello che annullava le dimissioni del lavoratore, date in condizioni di incapacità di intendere e di volere per il grave sconvolgimento determinato dalla situazione di non poter raggiungere, non avendo ottenuto le ferie richieste, il padre gravemente malato (e deceduto poco dopo).
Ai fini dell'annullamento di un negozio per incapacità naturale non è necessaria una malattia che annulli in modo assoluto le facoltà psichiche del soggetto, essendo sufficiente un turbamento psichico risalente al momento della conclusione del negozio tale da menomare gravemente, anche senza escluderle, le facoltà volitive ed intellettive, che devono risultare diminuite in modo da impedire o ostacolare una seria valutazione dell'atto o la formazione di una volontà; l'accertamento di tale incapacità costituisce valutazione di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato.
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