Annullamento dimissioni per incapacità temporanea: la retribuzione matura dalla domanda giudiziale
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8886 del 14 aprile 2010, ha stabilito che in caso di annullamento delle dimissioni per incapacità temporanea, il lavoratore ha diritto alla retribuzione maturata con effetto dalla domanda proposta in sede giudiziaria.
In caso di dimissioni date dal lavoratore che si trovi nello stato suddetto, il diritto a riprendere il lavoro nasce con la sentenza di annullamento ex art. 428 c.c., i cui effetti retroagiscono al momento della domanda, stante il principio secondo cui la durata del processo non deve andare a detrimento della parte vincitrice. Solo da quel momento nasce il diritto alla retribuzione.
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