L'INPS, con il messaggio 22/04/2008 n.9265, fornisce alcune precisazioni in merito alla situazione in cui dai flussi Emens risulti che siano stati versati contributi in misura inferiore o superiore nello stesso anno  o in anni diversi.
In particolare nel primo caso, se l'azienda non si avvale della possibilità di dichiarare le modalità di imputazione delle quote eccedenti, le stesse devono essere stornate dal debito più antico ex art. 1193 c.c..
Nel secondo caso invece, dopo aver effettuato la copertura di debiti presenti nello stesso anno, è necessario effettuare il rimborso fittizio dell'eventuale quota eccedente. Tale quota dovrà essere stornata nell'anno e nel mese di competenza dove risultano contributi versati in misura inferiore al dovuto.
L'INPS inoltre precisa che se a seguito di accertamenti ispettivi un contratto di collaborazione viene disconosciuto e inquadrato come lavoro subordinato, il trasferimento dei contributi al FPLD versati alla Gestione separata è ammesso purchè il datore di lavoro non abbia promosso ricorsi amministrativi o giudiziari contro il verbale ispettivo.