Anticipazione dell'indennità di mobilità: le ultime istruzioni INPS
A cura della redazione
L'istituto previdenziale con la circolare 174 del 28 novembre 2002 ha recepito il recente orientamento giurisprudenziale in materia di anticipazione dell'indennità di mobilità in favore dei lavoratori che svolgano un'attività di lavoro autonomo.
L'art. 7, comma 5, della L. 223/91 stabilisce che i lavoratori in mobilità possono ottenere l'anticipazione dell'indennità di mobilità qualora facciano richiesta per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa. La Corte di Cassazione, con la sentenza 15 maggio 2001 n. 6679, ha chiarito che con il termine intraprendere si deve intendere non solo in senso letterale (iniziare) ma anche nel senso di intensificazione di un'attività già iniziata precedente al collocamento in mobilità.
L'INPS inoltre fa proprio l'orientamento della Cassazione 20 giugno 2002 n. 9007, secondo cui nel lavoro autonomo rientrano le attività imprenditoriali senza prevalenza del lavoro proprio.
Le domande di anticipazione devono essere presentate entro il termine di 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma.