L’Inps, con il messaggio n. 2884 dell’11 luglio 2017, ha precisato che le domande di Ape sociale e quelle di pensionamento anticipato dei lavoratori precoci possono essere integrate con la documentazione necessaria anche in un momento successivo alla presentazione delle stesse, senza che venga modificato il numero di protocollo/data/ora di ricezione rilasciato al momento dell’invio.

L’integrazione può riguardare solo i documenti allegati e non i dati già forniti e deve comunque essere effettuata dal richiedente entro e non oltre i termini tassativi fissati dai DPCM per la presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni relative ai due benefici. Inoltre, la documentazione allegata deve presentare dati conformi e coerenti con quelli già inseriti nei campi di domanda al momento dell’invio. In caso contrario, la domanda presentata è rigettata e sarà necessario presentarne una nuova, alla quale sarà attribuito un nuovo numero di protocollo/data/orario di ricezione.

Ulteriori chiarimenti riguardano la valutazione dello stato di disoccupazione (presupposto per l’accesso ai benefici) e le lavorazioni particolarmente faticose del settore dell’edilizia.