L’INPS, con il messaggio n. 12091 del 4 maggio 2010, è intervenuta nuovamente sul tema della responsabilità solidale in materia di appalto e del rilascio del DURC (Ministero del Lavoro, interpello n. 3/2010).
In particolare, con riferimento agli effetti che si producono sulla situazione di regolarità contributiva conseguente alla contestazione di un obbligo solidale, il Ministero ha chiarito che le verifiche effettuate ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva sono riconducibili all’unicità del rapporto previdenziale tra impresa richiedente ed Ente rilasciante e che a tale unicità vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi.
Pertanto, si esclude che la sussistenza di un’esposizione debitoria conseguente al riconoscimento di un vincolo di responsabilità solidale, possa rappresentare causa ostativa al rilascio del DURC all’impresa chiamata all’adempimento per effetto dell’obbligo solidale.
Tuttavia, al fine di tutelare il credito dell’Istituto, tra le annotazioni del certificato di regolarità contributiva dovrà essere indicato che esiste un obbligo solidale con un’altra azienda, per la quale dovrà essere specificata la denominazione sociale e il numero di posizione contributiva, laddove sia presente, nonché l’importo della sorte contributiva dovuta a titolo di obbligazione e le sanzioni civili maturate sino alla data del rilascio del DURC.