Analizziamo il ruolo del datore di lavoro-committente negli appalti interni, evidenziando come la responsabilità per gli infortuni sia legata al nesso di rischio interferenziale e alla concreta esigibilità della condotta doverosa. La giurisprudenza recente ha introdotto criteri più personalizzati per valutare la colpa, distinguendo tra obblighi formali e reali possibilità di intervento.

Cosa tratta :

Nel mondo del lavoro, soprattutto nei contesti industriali e produttivi, gli appalti interni sono una realtà quotidiana. Ma cosa accade quando, durante l’esecuzione di un lavoro affidato a terzi, si verifica un infortunio? Chi è responsabile? E fino a che punto il committente può essere chiamato a rispondere?

La questione è tutt’altro che semplice. L’articolo 26 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce una serie di obblighi per il datore di lavoro-committente, ma la giurisprudenza ha via via affinato il concetto di responsabilità, distinguendo tra doveri formali e reali possibilità di intervento.

Obblighi del committente: tra verifica e coordinamento

Il committente non è un semplice spettatore. Deve:

  • Verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore.
  • Informarlo sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro.
  • Promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le imprese coinvolte.
  • Allegare il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) al contratto.
  • Specificare i costi per la sicurezza.
  • Richiedere l’identificazione del personale impiegato.

Questi obblighi, però, non equivalgono a una gestione diretta delle attività appaltate. Il committente non è tenuto a un controllo continuo e pressante, ma a una “alta vigilanza”, soprattutto se ha delegato le funzioni previste dalla normativa.

Quando il rischio non è più “interferenziale”

La responsabilità del committente si limita ai rischi interferenziali, cioè quelli derivanti dal contatto tra personale di organizzazioni diverse. Se l’infortunio è causato da un rischio specifico dell’attività dell’appaltatore – come l’uso scorretto di un macchinario o la violazione di una procedura interna – il nesso causale con il committente può interrompersi.La giurisprudenza ha introdotto il concetto di “rischio eccentrico”: un evento talmente anomalo o sproporzionato da non poter essere previsto né prevenuto dal committente, che quindi non può essere ritenuto responsabile.

Il confine tra dovere di intervento e divieto di ingerenza

Un altro nodo cruciale è il comportamento del committente di fronte a situazioni di pericolo “immediatamente percepibili”. Se il rischio è evidente – come un ponteggio montato male o la mancanza di segnaletica – il committente ha il dovere di intervenire. Ma attenzione: non può sostituirsi all’appaltatore nella gestione operativa, pena il rischio di diventare “datore di lavoro di fatto”.

La misura soggettiva della colpa

Negli ultimi anni, la Cassazione ha riconosciuto l’importanza della “esigibilità” della condotta doverosa. In altre parole, non si può condannare un committente se, per ragioni oggettive o personali, non era in grado di prevenire l’evento. Questo approccio personalizza il giudizio di colpa e tutela il principio di responsabilità penale individuale.

COSA DICE LA LEGGE

  • Art. 26 D.Lgs. 81/2008: Disciplina gli obblighi del datore di lavoro-committente negli appalti interni, tra cui verifica dell’idoneità, informazione sui rischi, promozione del coordinamento e allegazione del DUVRI.
  • Art. 2087 c.c.: Obbligo generale di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, non applicabile direttamente al committente.
  • Art. 1656 c.c.: Subappalto consentito solo con autorizzazione del committente.
  • Art. 30 D.Lgs. 81/2008: Modello organizzativo per la gestione della sicurezza.
  • Art. 113 c.p.: Cooperazione nel delitto colposo.
  • Art. 40 c.p.v. c.p.: Responsabilità per omesso impedimento dell’evento.

INDICAZIONI OPERATIVE

  1. Verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore con controlli sostanziali, non solo documentali.
  2. Redigere un DUVRI dettagliato, aggiornato e condiviso con tutte le parti coinvolte.
  3. Informare l’appaltatore sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro con incontri dedicati.
  4. Promuovere la cooperazione tra imprese con riunioni di coordinamento e nomina di un referente in grado di vigilare.
  5. Monitorare l’effettiva applicazione delle misure di sicurezza, senza ingerenze operative.
  6. Prevedere procedure per la gestione dei subappalti, con verifica dei costi per la sicurezza.
  7. Attivare sistemi di audit e controllo interno per rilevare prassi pericolose o non conformi.
  8. Documentare ogni fase del processo di appalto, inclusi i criteri di scelta dell’impresa.
  9. In caso di delega, esercitare alta vigilanza e verificare l’efficacia del sistema disciplinare.
  10. Valutare la percepibilità dei rischi e predisporre azioni correttive tempestive.