Il Consiglio di Stato, con la sentenza 24/08/2010 n.5936, ha deciso che al fine di evitare l’esclusione da una gara di appalto nel caso in cui venga esibito un DURC che presenta irregolarità senza riportare l’effettivo importo dei contributi dovuti, spetta all’azienda contestare immediatamente le risultanze del documento stesso ed ottenere le eventuali rettifiche prima della conclusione del bando.
Secondo i giudici infatti il DURC che attesta l’irregolarità, ma non indica l’importo dei contributi non versati dalla società, deve ritenersi incompleto e come tale inutilizzabile perché non consente di comprendere l’entità della violazione e la sua conseguente gravità.
Ciò è confermato anche da alcune sentenze che già in passato hanno ritenuto non sufficiente determinare l’esclusione da una gara di appalto di un’azienda in possesso di un DURC contenente una semplice attestazione di non regolarità contributiva.
Sempre l’orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che non spetti all’Ente appaltante svolgere un’apposita istruttoria per verificare l’effettiva entità e gravità delle irregolarità contributive dichiarate esistenti nel predetto documento ufficiale dell’INPS.
Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato l’impresa non soltanto aveva omesso di verificare prima di partecipare alla gara di appalto la regolarità della propria posizione contributiva, ma neppure aveva chiesto e ottenuto la rettifica del DURC dopo che questo era stato rilasciato dall’istituto previdenziale con l’indicazione sommaria delle irregolarità contributive.