La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18004 del 4 luglio 2019, ha stabilito che, nell’ambito della solidarietà negli appalti, sancita ex art. 29, c. 2, D.Lgs. 276/2003, il termine di decadenza di due anni (dalla cessazione dell’appalto) si riguarda solo le obbligazioni retributive e non anche quelle contributive, per la quali trova applicazione l’ordinario regime prescrizionale di cinque anni.

La Supreme Corte, invertendo un consolidato orientamento in materia, ha posto l’accento sulla diversa natura delle suddette obbligazioni.

In particolare, l'obbligazione contributiva non deve essere confusa con l'obbligo retributivo, posto che la giurisprudenza ha da tempo consolidato il principio secondo il quale il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi (Cass. 16 marzo 2004, n. 5353; Cass. 24 ottobre 2003 n. 15979; Cass. 29 aprile 2003, n. 6673).