L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 492 del 21 ottobre 2020, ha fornito indicazioni in merito all’esclusione, dall’ambito di applicazione dell’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, dei contratti di appalto conclusi da un ente non commerciale, riferiti all’acquisto di servizi di servizi comuni di tipo generale e sono funzionali sia all'attività istituzionale, sia a quella commerciale (cd. contratti promiscui).

Come noto, con circolare 1/2020, l'Agenzia delle Entrate ha considerato esclusi dall'ambito di applicazione del citato art. 17-bis, quali "committenti", ovvero tenuti alle verifiche richieste in ordine al puntuale pagamento, da parte delle controparti contrattuali, delle ritenute effettuate da queste ultime nei confronti dei propri dipendenti, gli enti non commerciali (enti pubblici, associazioni, trust, ecc.), limitatamente all'attività istituzionale di natura non commerciale svolta.

In particolare, nell'ipotesi di contratti "promiscui", ovvero di contratti di appalto riferiti all'acquisto di servizi generali, comuni sia all'attività istituzionale sia a quella commerciale, ai fini del calcolo della soglia di € 200.000 annui, si osserva che l'art 17-bis troverà applicazione qualora il rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi relativi all'attività commerciale (numeratore) e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (denominatore), moltiplicato per il costo annuo pattuito per l'affidamento all'impresa del compimento di servizi generali funzionali sia all'attività istituzionale sia a quella commerciale, risulti di importo complessivo superiore ad € 200.000. Tale rapporto va determinato con riferimento ai ricavi del periodo d'imposta precedente a quello di inizio di esecuzione del contratto promiscuo.

Resta fermo che, al superamento della soglia come sopra determinata, gli obblighi previsti dall'art. 17-bis in esame si applicheranno con riferimento all'intero contratto.