Appalto: legittima la prova anche se il lavoratore ha già svolto le medesime mansioni
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18268 dell’11 luglio 2018, ha ritenuto legittimo il licenziamento, al termine del periodo di prova, intimato ad un lavoratore che, nell’ambito di un appalto, aveva già svolto le medesime mansioni oggetto della prova, nei confronti di soggetti differenti.
Nel lavoro subordinato, il patto di prova tutela l’interesse di entrambe le parti a sperimentare la convenienza, sicché è illegittimamente stipulato ove la suddetta verifica sia già intervenuta, con esito positivo, per le stesse mansioni e per un congruo lasso di tempo. Ne consegue che la ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro tra le medesime parti è ammissibile solo se, in base all’apprezzamento del giudici di merito, vi sia la necessità, per il datore di lavoro, di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute.
In virtù del suddetto principio, la Suprema Corte ritiene legittimo il patto di prova (ed il conseguente licenziamento del lavoratore) inserito in un contratto di nuova stipulazione che, operante nel contesto dell’appalto, lasci inalterata la necessità di valutazione del permanere degli elementi di qualificazione della prestazione lavorativa ivi compreso il vincolo fiduciario, soprattutto in presenza di differenti datori di lavoro.
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